Tra gli aspetti più importanti della disciplina lavoristica prevista dalla legislazione del nostro ordinamento, figura in particolare quella relativa alla sicurezza sul posto di lavoro, che come vedremo impone l’uso di un peculiare sistema di segnaletica con determinate caratteristiche strutturali, in modo da garantire un’elevata sicurezza degli ambienti di lavoro.
Ma vediamo, nei particolari, cosa dispone la normativa vigente in materia.
Il Decreto legislativo recante disposizioni in ordine alla segnaletica di sicurezza del lavoro.
Fra i numerosi doveri/obblighi che la legge pone a capo dei datori di lavoro, figurano anche gli adempimenti relativi all’uso della segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, il cui scopo principale è quello di prevenire il rischio di incidenti e pericolo all’incolumità altrui (e dunque di “avvertire le persone della presenza di un rischio per la salute”), ma anche di indicare i comportamenti più adeguati ai fini della sicurezza, allo scopo di fornire indicazioni in ordine alle uscite di sicurezza e/o dei mezzi di soccorso.
Il punto di riferimento al riguardo è costituito dal Decreto legislativo n. 81 del 2008, al cui articolo 161, fino al 165, determina e specifica i criteri necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le modalità che consentono di gestire efficacemente la segnaletica di sicurezza.
Prima di illustrare la normativa, tuttavia, è bene tenere conto che la disciplina in questione non si applica in tutti i campi, perché non riguarda la segnaletica usata per gestire il traffico stradale, ferroviario e fluviale, né quello marittimo e aereo.
Per quanto riguarda i cantieri stradali, in particolare, nel corso del 2013 è stato emanato un decreto attuativo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data di 20 marzo 2013: un provvedimento che regola i criteri da usare per garantire la sicurezza sul lavoro attraverso l’apposita segnaletica, che dovrà essere usata nell’ambito di attività lavorative in cantieri stradali, ovvero per quelle imprese che svolgono i lavori di edilizia all’aperto e in presenza di passaggio di veicoli).
Ma quali sono le differenze tra le diverse segnaletiche? E quali sono quelle fondamentali imposte dalla disciplina legislativa? Vediamolo insieme.
Le tipologie di segnaletiche per la sicurezza del lavoro: in cosa si distinguono e come vanno usate.
La segnaletica di sicurezza può essere distinta in diverse tipologie, e in particolare nelle seguenti: segnaletica di avvertimento e antincendio, di prescrizione, di divieto e di emergenza.
I cartelloni usati come segnaletica, innanzitutto, devono possedere determinati requisiti previsti dalla legge, non solo per quanto riguarda la forma e colori, ma anche per quanto riguarda le illustrazioni, perché devono indicare specifici pittogrammi e simbologie (le dimensioni adeguate e i colori dei cartelli di sicurezza sono illustrate nel dettaglio negli allegati dal “XXIV al XXXI del testo Unico”).
È comunque possibile sintetizzare fornendo alcune indicazioni sulle forme e colori previsti dalla legge per ogni tipologia di segnaletica, come ad esempio quella indicante un obbligo o una prescrizione, che deve essere necessariamente di colore azzurro e con indicazioni scritte in bianco.
La segnaletica di avviso di avvertimento (o rischio pericolo), è invece triangolare, presenta un colore giallo e dei “pittogrammi” con bordi neri (questa si differisce dalla segnaletica di “emergenza”, perché quest’ultima è di forma quadrata o rettangolare, ed è caratterizzata da scritte o “pittogrammi” bianchi, anche se la segnaletica è di colore verde).
La segnaletica di divieto, infine, si presenta circolare con bordo, ma in alcuni casi anche a banda “diagonale di colore rosso”, oppure su sfondo bianco con pittogramma o banda nera. Tutti i cartelli, e dunque le segnaletiche, che indicano presidi antincendio devono essere di forma quadrata, e devono presentare il colore rosso in rilievo.
La legge di riferimento, inoltre, prevede che l’uso della segnaletica attraverso cartelli può essere integralmente sostituita (o in altri casi integrata), con altra segnaletica di tipo luminosa o acustica, non necessariamente di tipo “permanente”, ma anche “occasionale”.
L’articolo 163 della legge, prevede che il datore di lavoro, o in sua sostituzione il dirigente delegato, ha obblighi ben precisi: non solo quello di utilizzare la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavori, ma anche quella di garantire agli addetti una formazione adeguata sul significato della segnaletica di sicurezza adottata nell’ambito delle attività produttive, anche in relazione ai rischi ricorrenti e alle necessarie misure preventive per proteggere gli altri da rischi e pericoli sul luogo di lavoro.
Come deve essere posizionata la segnaletica sul luogo di lavoro? La collocazione dei segnali può essere casuale?
Naturalmente, la legge, dispone anche in ordine al posizionamento e alla sistemazione corretta della segnaletica sul luogo di lavoro, definendo alcune regole fondamentali (tra cui la corretta predisposizione dei vari segnali, e in particolare l’impiego e il corretto posizionamento negli ambienti di lavoro).
La legge, al riguardo, specifica che il numero e la corretta ubicazione della segnaletica da collocare deve essere valutato preliminarmente, tenendo conto innanzitutto dell’entità dei rischi presenti sulla specifica area di lavoro, dei pericoli e, soprattutto, delle dimensioni della zona di lavoro da coprire.
Naturalmente la legge si fa carico di specificare alcune regole basilari, per impedire che la segnaletica possa in qualche modo impedire la visibilità dei passati, prevedendo che prima di sistemare i segnali è necessario effettuare una preliminare verifica di visibilità ed efficienza della segnaletica, evitando di collocare un numero di cartelli decisamente elevato, cercando di posizionarli in un modo non confusionario.
È importante inoltre, così come specifica la disciplina vigente, che non vengano utilizzati troppi cartelli in posizione ravvicinata, né segnali luminosi vicini tra di loro, che possano confondersi e dare luogo a problemi di visibilità (è necessario evitare di collocare un segnale luminoso nelle immediate vicinanze di un altro segnale luminoso, o di un’emissione luminosa di diverso genere).
Per evitare confusione e l’emissione di inquinamento acustico, è inoltre importante evitare di usare contemporaneamente due segnali sonori, e di non utilizzare affatto alcun segnale sonoro nel caso in cui il rumore di fondo dell’ambiente di lavoro è molto elevato.
La mancata osservanza delle disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza può dar luogo all’applicazione di sanzioni penali nei confronti del datore di lavoro e/o del dirigente, ovvero l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 7.014 Euro.